Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità in sede penale per le società o gli enti in caso di reati commessi, nel loro interesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti. Tale responsabilità si aggiunge a quella, già prevista dall’ordinamento giuridico, gravante sulla persona fisica che materialmente ha commesso l’illecito.
La normativa è stata nel corso del tempo innovata, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di reato (reati presupposto) dai quali discende la responsabilità della società o dell’ente, con l’introduzione e l’ampliamento delle figure di reato. Di recente e da ultimo il D. Lgs. 7 Luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e della direttiva 2009/123/CE, ha ricondotto nel novero dei reati presupposto, anche i reati ambientali (art. 25 undecis, D. Lgs. n. 231/2001).
Gli effetti che possono derivare alle società ed agli enti in caso di loro responsabilità amministrativa, sono potenzialmente devastanti (soprattutto per le medie e piccole imprese) a causa delle pesanti sanzioni, anche accessorie, previste dalla normativa.
Le sanzioni pecuniarie, espresse in quote (comprese tra 100 e 1.000) ed il cui valore è compreso tra € 258,23 ed € 1.549,37, possono arrivare alla ragguardevole cifra massima di € 1.549.000,00.
Accanto alle sanzioni pecuniarie, tra le sanzioni interdittive si annoverano:
L’art. 6 del citato decreto offre alle società e agli enti la possibilità di ovviare alla propria responsabilità mediante la produzione e l’efficace adozione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire possibili reati.
Per soddisfare questo obiettivo è necessario che il sistema di controllo interno sia idoneo. Tale idoneità sarà valutata dal giudice penale al momento di giudicare l’atto illecito commesso da un collaboratore della società.
La legge prevede i suddetti modelli organizzativi allo scopo di consentire alla società o all’ente di ovviare all’inconveniente della propria responsabilità, senza, tuttavia, sancire un obbligo di redazione degli stessi. In presenza di altre condizioni previste dalla normativa, l’adozione dei modelli consente di chiedere la disapplicazione delle sanzioni interdittive ex art. 17 e di beneficiare della sospensione della misura cautelare interdittiva ex art. 49.
Il Decreto prevede un secondo requisito per poter chiedere l’esenzione della responsabilità della società o dell’ente, la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV) che può essere formato da uno o più membri a seconda delle dimensioni dell’azienda.
L’OdV che si riunisce periodicamente, ha i seguenti compiti principali:
La realizzazione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo, che sia conforme allo spirito oltre che al dettato del D. Lgs. 231/2001, richiede un’attenta analisi del contesto aziendale di riferimento per evidenziare le aree e le modalità con le quali si potrebbero realizzare i “reati presupposto” (attività di risk assessment e risk management), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società o dell’Ente.
Per assolvere alla sua importante funzione penal-preventiva quale esimente della responsabilità amministrativa della Società o dell’Ente, è fondamentale che il “Modello 231” sia perfettamente ritagliato ed adattato alla singola realtà aziendale quasi fosse un abito fatto “su misura”. In questo senso la realizzazione del “Modello 231” rappresenta, anche e necessariamente, un importante momento di valutazione della struttura aziendale nelle sue singole aree funzionali, nei singoli processi oltre che nel suo complesso.
Il percorso necessario per arrivare a definire ed adottare un valido “Modello 231” può, in sostanza, rappresentare soprattutto per le Piccole e Medie Imprese una grande opportunità, per riorganizzare ed ottimizzare i processi aziendali, ridurre le inefficienze e, quindi, gli sprechi oltre ad evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge a carico delle imprese per la cosiddetta “colpa organizzativa”.
Studio Monte & Partners ha maturato significative esperienze nella realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale strumento per la prevenzione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, ma anche come strumento per migliorare l’organizzazione e la gestione aziendale e per consolidare o accreditare l’immagine di efficienza e trasparenza che la società o l’ente fornisce ai suoi interlocutori (primi fra tutti banche, fornitori e pubblica amministrazione).
Lo staff di professionisti multidisciplinari e con specifica competenza ed esperienza impegnato nella consulenza sulla “231”, che consente una visione d’insieme dell’organizzazione aziendale e dei sui molteplici processi, fa di Studio Monte & Partners l’interlocutore ideale per le società e gli enti che intendono affrontare con la massima serietà il delicato problema della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per tutelare la continuità ed il patrimonio aziendale.
Il servizio erogato da Studio Monte & Partners in ambito “231” può essere schematicamente così riassunto:
Tel: 0676967901
Fax: 0676984302
info@studiomonte.it